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Dizionario demografico multilingue (seconda edizione armonizzata, volume italiano)
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Al termine di una vita coniugale 1 più o meno lunga, si può verificare la fine dell’unione 2 che implica lo scioglimento del matrimonio 3, o l’estinzione del matrimonio 3, per la morte di un coniuge, od anche, laddove ciò è ammesso, secondo la legge e la consuetudine, con conseguente rottura di tutti i vincoli giuridici derivanti dallo stato di coniuge (501-5). In particolare ne deriva la possibilità di contrarre un nuovo matrimonio (cfr. 502-3). Quando il matrimonio viene sciolto per la morte di uno degli sposi (501-5), il coniuge sopravvivente prende nome di vedovo 4, se uomo, o vedova 5, se donna. Lo stato in cui vivono i vedovi 6 è chiamato vedovanza 7.
- 3. scioglimento, s.m. — sciogliere, v.t. — sciogliersi, v.r. — matrimonio sciolto:
unione legittima (501-2*) che termina per vedovanza o divorzio (511-1). - 4. vedovo, s.m. e agg. — vedovile, agg.
- 5. In alcune società il matrimonio tra vedovi non è consentito. In Italia, la donna vedova (cfr. 510-5) è soggetta per legge ad un divieto temporaneo di nuove nozze che è di 300 giorni dopo la morte del marito (cfr. 501-6), per evitare ambiguità nell’attribuzione della paternità (114-6) dei figli postumi.
511
Laddove esiste, il divorzio 1 costituisce un mezzo, regolato dalla legge o dalla consuetudine, di scioglimento del matrimonio (510-3). Il divorzio è spesso il risultato di una sentenza di divorzio 2. In alcune società, esso può verificarsi a seguito del ripudio 3 di uno dei due coniugi (501-5) da parte dell’altro. I divorziati 4, o le persone divorziate 4, cioè quelle che hanno subito lo scioglimento del matrimonio per divorzio, sono detti divorziato 5 o divorziata 6, a seconda del loro sesso.
- 1. divorzio, s.m. — divorziare, v.i.
- 2. In Italia il divorzio è stato introdotto dalla legge n. 898 del 1970. Gli italiani furono chiamati il 12 maggio 1974 a decidere se abrogare la legge Fortuna-Baslini che istituiva in Italia il divorzio: parteciparono al voto l’87,7% degli aventi diritto, votarono no il 59,3%, mentre i sì furono il 40,7%. Nella documentazione statistica, le sentenze di divorzio emesse da autorità italiane e straniere sono annotate nel registro di matrimonio (211-4).
- 3. ripudio, s.m. — ripudiare, v.t.
512
Le legislazioni che adottano il principio dell’indissolubilità del matrimonio 1 non autorizzano il divorzio (511-1); soltanto la morte di uno dei coniugi (501-5) può portare allo scioglimento del matrimonio (510-3). Indipendentemente dalla legislazione, il disaccordo provoca la separazione 2 degli sposi; essa può essere una separazione di fatto 3, frequente in alcune società, che può realizzarsi per mutuo consenso tra i coniugi o risultare dall’abbandono 4 di uno dell’altro; oppure può trattarsi di una separazione legale 5 o separazione personale dei coniugi 5 che permette di sciogliere il legame giuridico tra gli sposi (501-5), dispensandoli in particolare dall’obbligo di convivenza, cioè dall’obbligo di vivere sotto lo stesso tetto. Giuridicamente parlando, sono detti separati 6 gli sposi di cui il legame giuridico è sciolto secondo la legge. In demografia, può essere utile precisare: separati legalmente 6, per distinguere questo caso da quello in cui sussiste una semplice separazione di fatto. Gli sposi che vivono separati, legalmente o no - ivi compresi per cause di forza maggiore (ad es. in circostanze di guerra) - formano delle coppie separate 7 (coppie secondo la 503-8*).
- 5. Detta pure separazione consensuale, quando avvenga per mutuo consenso. Essa non ha effetto, in Italia, senza l’omologazione dell’autorità giudiziaria.
513
L’annullamento del matrimonio 1 è il risultato di una sentenza che dichiara la nullità del matrimonio 1, cioè l’assenza di matrimonio valido 2 (cft. 501-2) nei confronti della legge, nonostante la celebrazione del matrimonio (secondo il n° 501-4). L’espressione fine dell’unione (510-2) consente di definire con lo stesso termine tutti i casi in cui un’unione finisce, che sia a causa della morte (401-3), del divorzio (511-1), della separazione legale, dell’annullamento (512-5), o della separazione di fatto (512-3). Se si conosce la data, si parla anche di rottura di un’unione 3, o nello stesso senso di fine di un’unione, espressione da utilizzare preferibilmente, nel caso in cui il matrimonio è finito per divorzio o separazione.
514
Dal punto di vista legale, è coniugabile 1 o matrimoniabile 1 ogni persona che rientra nelle condizioni previste dalla legge o dalla consuetudine per sposarsi; l’insieme di queste persone forma la popolazione coniugabile 2 o popolazione matrimoniabile 2; le rimanenti formano la popolazione non coniugabile 3 o popolazione non matrimoniabile 3. Tuttavia, il mercato matrimoniale 4, cioè la cerchia di relazioni 5 all’interno della quale si opera la scelta del coniuge 6 non contiene tutte le persone coniugabili; ma comprende soltanto i candidati al matrimonio 7, cioè le persone che per il loro stato di salute, la loro situazione o la loro volontà, non sono escluse, almeno per un certo periodo di tempo, dal mercato matrimoniale. Nelle società monogame (502-3), si distingue di frequente tra primi matrimoni 8, o matrimoni tra celibi (515-2), e matrimoni successivi al primo 9, o matrimoni tra persone vedove (510-6) o divorziate (511-4). Per classificare i matrimoni per ordine (201-6), è necessario precisare per quale sesso si determina l’ordine di matrimonio 10, senza questa precisazione le espressioni precedenti (514-8 e 514-9) diventano ambigue.
- 1. coniugabile, agg. ff. s.m.
- 3. Non-coniugabile, agg. ff. s.m.
- 8. In generale quando si parla di un matrimonio contratto da due celibi, si preferisce sostituire l’espressione matrimonio di celibi all’espressione primo matrimonio. L’ambiguità non scompare tra l’altro al plurale ed il solo modo elegante per evitarla è di parlare di matrimoni tra celibi e per esteso, matrimoni fra celibi e nubili.
- 9. risposato, pp. ff. s. : persona sposata (515-5) che ha acquisito tale qualità dopo lo scioglimento di un precedente matrimonio (cf. 510-3).
515
Per classificare la popolazione secondo la situazione matrimoniale 1, o lo stato matrimoniale 1, talvolta si considerano come facenti parte della categoria dei celibi 2 soltanto le persone che non sono mai state sposate, escludendo quelle di cui il primo matrimonio è stato annullato (cf. 513-1). Tra i celibi, si di distingue tra celibi di sesso maschile 3, o celibi 3, e nubili 4 per il sesso femminile. La categoria sposati 5, o persone sposate 5, è di solito costituita dalle persone che hanno un coniuge (501-5), questo implica l’esclusione di quelle persone di cui il matrimonio è stato sciolto (cf. 510-3*), per vedovanza (510-7) o per divorzio (511-1), ma l’inclusione di quelle che sono separate di fatto o separate legalmente (512-6). Le persone sposate si dividono in uomini sposati 6 ed in donne sposate 7. Se necessario si possono definire non-celibi 8, l’insieme delle persone sposate, vedove, divorziate o separate legalmente.
- 2. Celibe, agg. ff. s. - celibato, s.m. : stato delle persone celibi di sesso maschile.
- 4. Nubile, agg. ff. s. - nubilato, s.m. stato delle persone celibi di sesso femminile.
- 5. Le persone che non appartengono a questa categoria sono possono essere definite come non-sposate o persone non sposate.
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