E' in corso una procedura di uniformazione delle seconde edizioni

Dizionario demografico multilingue (seconda edizione armonizzata, volume italiano)

Vedovanza

Dizionario demografico multilingue (seconda edizione unificata, volume italiano)
Vedovanza  
definizione da seconda edizione (2008)


Al termine di una vita coniugale 1 più o meno lunga, si può verificare la fine dell’unione 2 che implica lo scioglimento del matrimonio 3, o l’estinzione del matrimonio 3, per la morte di un coniuge, od anche, laddove ciò è ammesso, secondo la legge e la consuetudine, con conseguente rottura di tutti i vincoli giuridici derivanti dallo stato di coniuge (501-5). In particolare ne deriva la possibilità di contrarre un nuovo matrimonio (cfr. 502-3). Quando il matrimonio viene sciolto per la morte di uno degli sposi (501-5), il coniuge sopravvivente prende nome di vedovo 4, se uomo, o vedova 5, se donna. Lo stato in cui vivono i vedovi 6 è chiamato vedovanza 7.

  • 3. scioglimento, s.m. — sciogliere, v.t. — sciogliersi, v.r. — matrimonio sciolto:
    unione legittima (501-2*) che termina per vedovanza o divorzio (511-1).
  • 4. vedovo, s.m. e agg. — vedovile, agg.
  • 5. In alcune società il matrimonio tra vedovi non è consentito. In Italia, la donna vedova (cfr. 510-5) è soggetta per legge ad un divieto temporaneo di nuove nozze che è di 300 giorni dopo la morte del marito (cfr. 501-6), per evitare ambiguità nell’attribuzione della paternità (114-6) dei figli postumi.


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