E' in corso una procedura di uniformazione delle seconde edizioni

Dizionario demografico multilingue (seconda edizione armonizzata, volume italiano)

Separazione di fatto

Dizionario demografico multilingue (seconda edizione unificata, volume italiano)
Separazione di fatto  
definizione da seconda edizione (2008)


Le legislazioni che adottano il principio dell’indissolubilità del matrimonio 1 non autorizzano il divorzio (511-1); soltanto la morte di uno dei coniugi (501-5) può portare allo scioglimento del matrimonio (510-3). Indipendentemente dalla legislazione, il disaccordo provoca la separazione 2 degli sposi; essa può essere una separazione di fatto 3, frequente in alcune società, che può realizzarsi per mutuo consenso tra i coniugi o risultare dall’abbandono 4 di uno dell’altro; oppure può trattarsi di una separazione legale 5 o separazione personale dei coniugi 5 che permette di sciogliere il legame giuridico tra gli sposi (501-5), dispensandoli in particolare dall’obbligo di convivenza, cioè dall’obbligo di vivere sotto lo stesso tetto. Giuridicamente parlando, sono detti separati 6 gli sposi di cui il legame giuridico è sciolto secondo la legge. In demografia, può essere utile precisare: separati legalmente 6, per distinguere questo caso da quello in cui sussiste una semplice separazione di fatto. Gli sposi che vivono separati, legalmente o no - ivi compresi per cause di forza maggiore (ad es. in circostanze di guerra) - formano delle coppie separate 7 (coppie secondo la 503-8*).

  • 5. Detta pure separazione consensuale, quando avvenga per mutuo consenso. Essa non ha effetto, in Italia, senza l’omologazione dell’autorità giudiziaria.


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