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{{TextTerm|Scioglimento del matrimonio|1}} (cfr. {{RefNumber|50|1|2}}), o estinzione {{TextTerm|del matrimonio|1}}, si può avere, o per la morte di un coniuge, od anche, là ove ciò è ammesso, in forza della legge e delle costumanze, con conseguente rottura di tutti i vincoli giuridici derivanti dallo stato di ''coniuge'' ({{RefNumber|50|1|5}}). In particolare ne deriva la possibilità di contrarre un nuovo matrimonio. Quando il matrimonio viene sciolto per la morte di uno degli sposi, il coniuge sopravvivente prende nome di {{TextTerm|vedovo|2}}, se maschio, o {{TextTerm|vedova|3}}, se femmina. Lo stato in cui vivono i {{TextTerm|vedovi|4}} è chiamato {{TextTerm|vedovanza|5}}.
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Al termine di una {{TextTerm|vita coniugale|1}} più o meno lunga, si può verificare la {{TextTerm|fine dell’unione|2|510|OtherIndexEntry=unione, fine dell'...}} che implica lo {{TextTerm|scioglimento del matrimonio|3|510|OtherIndexEntry=matrimonio, scioglimento del-}}, o l’{{TextTerm|estinzione del matrimonio|3|510|OtherIndexEntry=matrimonio, estinzione del-}}, per la morte di un coniuge, od anche, laddove ciò è ammesso, secondo la legge e la consuetudine, con conseguente rottura di tutti i vincoli giuridici derivanti dallo stato di ''coniuge'' ({{RefNumber|50|1|5}}). In particolare ne deriva la possibilità di contrarre un nuovo matrimonio (cfr. {{RefNumber|50|2|3}}). Quando il matrimonio viene sciolto per la morte di uno degli sposi ({{RefNumber|50|1|5}}), il coniuge sopravvivente prende nome di {{TextTerm|vedovo|4}}, se uomo, o {{TextTerm|vedova|5}}, se donna. Lo stato in cui vivono i {{TextTerm|vedovi|6}} è chiamato {{TextTerm|vedovanza|7}}.
{{Note|1| {{NoteTerm|scioglimento}}, s.m. — {{NoteTerm|sciogliere}}, v.t. — '''sciogliersi, ''v.r''. — matrimonio sciolto:'''}}<br />''unione legittima'' ({{RefNumber|50|1|2}}*) che termina per vedovanza o ''divorzio'' ({{RefNumber|51|1|1}}).
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{{Note|3| {{NoteTerm|scioglimento}}, s.m. — {{NoteTerm|sciogliere}}, v.t. — '''sciogliersi, ''v.r''. — matrimonio sciolto:'''}}<br />''unione legittima'' ({{RefNumber|50|1|2}}*) che termina per vedovanza o ''divorzio'' ({{RefNumber|51|1|1}}).
{{Note|2| {{NoteTerm|vedovo}}, s.m. e agg. — {{NoteTerm|vedovile}}, agg.}}
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{{Note|4| {{NoteTerm|vedovo}}, s.m. e agg. — {{NoteTerm|vedovile}}, agg.}}
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{{Note|5| In alcune società il matrimonio tra vedovi non è consentito. In Italia, la donna ''vedova'' (cfr. {{RefNumber|51|0|5}})  è soggetta per legge ad un {{NoteTerm|divieto temporaneo di nuove nozze}} che è di 300 giorni dopo la morte del ''marito'' (cfr. {{RefNumber|50|1|6}}), per evitare ambiguità nell’attribuzione della {{NonRefTerm|paternità}} ({{RefNumber|11|4|6}}) dei {{NoteTerm|figli postumi}}.}}
  
 
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Là ove esiste, il {{TextTerm|divorzio|1}} costituisce un mezzo, regolato dalla legge o dal costume, per sciogliere il vincolo matrimoniale. Spesso il divorzio viene deciso con una {{TextTerm|sentenza di divorzio|2}}. In alcuni Paesi è ammesso anche il {{TextTerm|ripudio|3}} di un coniuge da parte dell'altro. {{TextTerm|Divorziato|5}}, se maschio, e {{TextTerm|divorziata|6}}, se femmina, sono chiamati i {{TextTerm|divorziati|4}}, o {{TextTerm|persone divorziate|4}}.
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Laddove esiste, il {{TextTerm|divorzio|1}} costituisce un mezzo, regolato dalla legge o dalla consuetudine, di {{NonRefTerm|scioglimento del matrimonio}} ({{RefNumber|51|0|3}}). Il divorzio è spesso il risultato di una {{TextTerm|sentenza di divorzio|2|511|OtherIndexEntry=divorzio, sentenza di...}}. In alcune società, esso può verificarsi a seguito del {{TextTerm|ripudio|3}} di uno dei due {{NonRefTerm|coniugi}} ({{RefNumber|50|1|5}}) da parte dell’altro. I {{TextTerm|divorziati|4|511}}, o le {{TextTerm|persone divorziate|4|511|IndexEntry=persona divorziata|OtherIndexEntry=divorziata, persona...}}, cioè quelle che hanno subito lo scioglimento del matrimonio per divorzio, sono detti {{TextTerm|divorziato|5}} o {{TextTerm|divorziata|6}}, a seconda del loro sesso.
 
{{Note|1| {{NoteTerm|divorzio}}, s.m. — {{NoteTerm|divorziare}}, v.i.}}
 
{{Note|1| {{NoteTerm|divorzio}}, s.m. — {{NoteTerm|divorziare}}, v.i.}}
{{Note|2| In Italia non è ammesso il divorzio. I casi di italiani i quali, nella documentazione statistica, figurino come divorziati hanno origine da sentenze emesse da autorità straniere e, in particolari circostanze, delibate in Italia ed annotate nel ''registro di matrimonio'' ({{RefNumber|21|1|4}}).}}
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{{Note|2| In Italia il divorzio è stato introdotto dalla legge n. 898 del 1970. Gli italiani furono chiamati il 12 maggio 1974 a decidere se abrogare la legge Fortuna-Baslini che istituiva in Italia il divorzio: parteciparono al voto l’87,7% degli aventi diritto, votarono no il 59,3%, mentre i sì furono il 40,7%. Nella documentazione statistica, le sentenze di divorzio emesse da autorità italiane e straniere sono annotate nel ''registro di matrimonio'' ({{RefNumber|21|1|4}}).}}
 
{{Note|3| {{NoteTerm|ripudio}}, s.m. — {{NoteTerm|ripudiare}}, v.t.}}
 
{{Note|3| {{NoteTerm|ripudio}}, s.m. — {{NoteTerm|ripudiare}}, v.t.}}
  
 
=== 512 ===
 
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Nei Paesi in cui vige l'{{TextTerm|indissolubilità del matrimonio|1}} (cfr. {{RefNumber|50|1|2}} e {{RefNumber|51|1|2}}*), questo può essere sciolto solo per la morte di uno dei contraenti. Talvolta viene ammesso l'istituto della {{TextTerm|separazione legale|2}}, {{TextTerm|o separazione personale dei coniugi|2}}, colla quale vengono allentati i vincoli fra i coniugi, ad esempio dispensandoli dal dovere di {{TextTerm|coabitare|3}}, cioè di vivere nella stessa abitazione. I coniugi così {{TextTerm|separati|4}}, o {{TextTerm|legalmente separati|4}}, non possono però contrarre nuovo matrimonio. In alcune società è anche frequente la {{TextTerm|separazione di fatto|5}}, che può avvenire per mutuo consenso fra i coniugi o per {{TextTerm|abbandono|6}} di uno dei due da parte dell'altro. Si può genericamente parlare {{TextTerm|di separazione matrimoniale|7}} in tutti i casi di ''separazione legale'' o ''di fatto.''
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Le legislazioni che adottano il principio dell’{{TextTerm|indissolubilità del matrimonio|1}} non autorizzano il {{NonRefTerm|divorzio}} ({{RefNumber|51|1|1}}); soltanto la morte di uno dei {{NonRefTerm|coniugi}} ({{RefNumber|50|1|5}}) può portare allo {{NonRefTerm|scioglimento del matrimonio}} ({{RefNumber|51|0|3}}). Indipendentemente dalla legislazione, il disaccordo provoca la {{TextTerm|separazione|2}} degli sposi; essa può essere una {{TextTerm|separazione di fatto|3}},  frequente in alcune società, che può realizzarsi per mutuo consenso tra i coniugi o risultare dall’{{TextTerm|abbandono|4}} di uno dell’altro; oppure può trattarsi di una {{TextTerm|separazione legale|5}} o {{TextTerm|separazione personale dei coniugi|5}} che permette di sciogliere il legame giuridico tra gli {{NonRefTerm|sposi}} ({{RefNumber|50|1|5}}), dispensandoli in particolare dall’obbligo di convivenza, cioè dall’obbligo di vivere sotto lo stesso tetto. Giuridicamente parlando, sono detti {{TextTerm|separati|6|512|IndexEntry=separato}} gli sposi di cui il legame giuridico è sciolto secondo la legge. In demografia, può essere utile precisare: {{TextTerm|separati legalmente|6|512|IndexEntry=separato legalmente}}, per distinguere questo caso da quello in cui sussiste una semplice separazione di fatto. Gli sposi che vivono separati, legalmente o no - ivi compresi per cause di forza maggiore (ad es. in circostanze di guerra) - formano delle {{TextTerm|coppie separate|7|512|IndexEntry=coppia separata}} (coppie secondo la {{RefNumber|50|3|8}}*).
{{Note|5| Detta pure {{NoteTerm|separazione consensuale}}, quando avvenga per mutuo consenso. Essa non ha effetto, in Italia, senza l'omologazione dell'autorità giudiziaria.}}
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{{Note|5| Detta pure {{NoteTerm|separazione consensuale}}, quando avvenga per mutuo consenso. Essa non ha effetto, in Italia, senza l’omologazione dell’autorità giudiziaria.}}
  
 
=== 513 ===
 
=== 513 ===
  
L'{{TextTerm|annullamento del matrimonio|1}} (cfr. {{RefNumber|50|1|2}}) risulta da una sentenza che dichiara la {{TextTerm|nullità del matrimonio|1}}, o l'assenza di un {{TextTerm|matrimonio valido|2}}, malgrado l'avvenuta celebrazione delle nozze. Si può usare l'espressione generica di ''rottura del matrimonio'' <sup>3</sup> per comprendere tutti i casi di ''scioglimento'' per morte o per divorzio (510 e 511), di ''separazione'' legale o di fatto (512) e di ''annullamento'' del matrimonio.
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L’{{TextTerm|annullamento del matrimonio|1|513|OtherIndexEntry=matrimonio, annullamento del-}} è il risultato di una sentenza che dichiara la {{TextTerm|nullità del matrimonio|1}}, cioè l’assenza di {{TextTerm|matrimonio valido|2}} (cft. {{RefNumber|50|1|2}}) nei confronti della legge, nonostante la celebrazione del {{NonRefTerm|matrimonio}} (secondo il n° {{RefNumber|50|1|4}}). L’espressione {{NonRefTerm|fine dell’unione}} ({{RefNumber|51|0|2}}) consente di definire con lo stesso termine tutti i casi in cui un’unione finisce, che sia a causa della {{NonRefTerm|morte}} ({{RefNumber|40|1|3}}), del {{NonRefTerm|divorzio}} ({{RefNumber|51|1|1}}), della {{NonRefTerm|separazione legale}}, dell’annullamento ({{RefNumber|51|2|5}}), o della {{NonRefTerm|separazione di fatto}} ({{RefNumber|51|2|3}}). Se si conosce la data, si parla anche di {{TextTerm|rottura di un’unione|3}}, o nello stesso senso di fine di un’unione, espressione da utilizzare preferibilmente, nel caso in cui il matrimonio è finito per divorzio o separazione.
  
 
=== 514 ===
 
=== 514 ===
  
Si fa talvolta distinzione fra {{TextTerm|popolazione coniugabile|1}}, ''o'' {{TextTerm|popolazione matrimoniabile|1}}, costituita da tutti coloro che sono nelle condizioni previste dalla legge o dal costume per potersi sposare (cfr. 501), e la rimanente {{TextTerm|popolazione non coniugabile|2}}, o {{TextTerm|popolazione non matrimoniabile|2}}. Si fa anche distinzione fra i {{TextTerm|primi matrimoni|3}} ed i {{TextTerm|matrimoni successivi al primo|4}}, contratti da ''vedovi'' ({{RefNumber|51|0|4}}), o ''divorziati'' ({{RefNumber|51|1|4}}), o anche ''coniugati'' ({{RefNumber|51|5|5}}) là ove esiste ''poligamia'' ({{RefNumber|50|2|4}}*). Va notato, però, che in una classificazione degli sposi secondo il numero '''d'ordine del matrimonio''' <sup>5</sup> devesi precisare in che modo l'ordine viene fissato nei riguardi di ciascun contraente, altrimenti le espressioni precedenti ({{RefNumber|51|4|3}} e {{RefNumber|51|4|4}}) possono riuscire ambigue.
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Dal punto di vista legale, è {{TextTerm|coniugabile|1}} o {{TextTerm|matrimoniabile|1}} ogni persona che rientra nelle condizioni previste dalla legge o dalla consuetudine per sposarsi; l’insieme di queste persone forma la {{TextTerm|popolazione coniugabile|2}} o {{TextTerm|popolazione matrimoniabile|2}}; le rimanenti formano la {{TextTerm|popolazione non coniugabile|3}} o {{TextTerm|popolazione non matrimoniabile|3}}. Tuttavia, il {{TextTerm|mercato matrimoniale|4}}, cioè la {{TextTerm|cerchia di relazioni|5}}  all’interno della quale si opera la {{TextTerm|scelta del coniuge|6}} non contiene tutte le persone coniugabili; ma comprende soltanto i {{TextTerm|candidati al matrimonio|7|514|IndexEntry=candidato al matrimonio}}, cioè le persone che per il loro stato di salute, la loro situazione o la loro volontà, non sono escluse, almeno per un certo periodo di tempo, dal mercato matrimoniale. Nelle società {{NonRefTerm|monogame}} ({{RefNumber|50|2|3}}), si distingue di frequente tra {{TextTerm|primi matrimoni|8|514|IndexEntry=primo matrimonio}}, o matrimoni tra {{NonRefTerm|celibi}} ({{RefNumber|51|5|2}}), e {{TextTerm|matrimoni successivi al primo|9|514|IndexEntry=matrimonio successivo al primo}}, o matrimoni tra {{NonRefTerm|persone vedove}} ({{RefNumber|51|0|6}}) o {{NonRefTerm|divorziate}} ({{RefNumber|51|1|4}}). Per classificare i matrimoni per {{NonRefTerm|ordine}} ({{RefNumber|20|1|6}}), è necessario precisare per quale sesso si determina l’{{TextTerm|ordine di matrimonio|10|514|OtherIndexEntry=matrimonio, ordine di-}}, senza questa precisazione le espressioni precedenti ({{RefNumber|51|4|8}} e {{RefNumber|51|4|9}}) diventano ambigue.
{{Note|3| Talvolta si parla di {{NoteTerm|matrimoni di celibi}}, con espressione ambigua, che non precisa lo ''stato civile'' ({{RefNumber|51|5|1}}) di ambedue gli ''sposi'' ({{RefNumber|50|1|5}}). {{NoteTerm|Matrimoni fra celibi, o}}, per esteso, {{NoteTerm|matrimoni fra celibi e nubili}}, sono invece espressioni precise.}}
+
 
{{Note|4| Una persona che, nelle società ''monogame'' ({{RefNumber|50|2|3}}), abbia contratto un altro matrimonio, dopo il primo, è una persona {{NoteTerm|risposata}} (pp. ff. s. {{NoteTerm|risposarsi}}, v.r.).}}<br />Si parla di {{NoteTerm|secondi matrimoni}}, non solo con riferimento ad un matrimonio immediatamente successivo al primo, ma anche, talvolta, per designare l'insieme dei ''matrimoni successivi al primo.''<br />Con riferimento alla cerimonia, anziché all'unione matrimoniale (cfr. 501), si usano le espressioni {{NoteTerm|seconde nozze}}, in questo caso, e {{NoteTerm|prime nozze}} pel caso di {{RefNumber|51|4|3}}.
+
{{Note|1| {{NoteTerm|coniugabile}}, agg. ff. s.m.}}
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{{Note|3| {{NoteTerm|Non-coniugabile}}, agg. ff. s.m.}}
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{{Note|8| In generale quando si parla di un matrimonio contratto da due celibi, si preferisce sostituire l’espressione {{NoteTerm|matrimonio di celibi}} all’espressione {{NoteTerm|primo matrimonio}}. L’ambiguità non scompare tra l’altro al plurale ed il solo modo elegante per evitarla è di parlare di {{NoteTerm|matrimoni tra celibi}} e per esteso, {{NoteTerm|matrimoni fra celibi e nubili}}.}}
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{{Note|9| {{NoteTerm|risposato}}, pp. ff. s. : {{NonRefTerm|persona sposata}} ({{RefNumber|51|5|5}}) che ha acquisito tale qualità dopo lo scioglimento di un precedente matrimonio (cf. {{RefNumber|51|0|3}}).}}
  
 
=== 515 ===
 
=== 515 ===
  
La classificazione degli appartenenti ad una popolazione secondo il loro {{TextTerm|stato civile|1}} distingue varie categorie: quella dei {{TextTerm|celibi|2}} in senso generale, comprensiva dei {{TextTerm|celibi|3}} in senso stretto, maschi, e delle {{TextTerm|nubili|4}}, femmine, cioè di quanti non hanno mai contratto ''matrimonio'' ({{RefNumber|50|1|2}}); quella dei {{TextTerm|coniugati|5}}, o {{TextTerm|sposati|5}}, in senso generale, che include i {{TextTerm|coniugati|6}}, o {{TextTerm|uomini sposati|6}}, maschi, e le {{TextTerm|coniugate|7}}, o {{TextTerm|donne coniugate|7}}, o {{TextTerm|donne sposate|7}}, femmine, cioè tutti coloro che sono sposati ed il cui matrimonio non è stato disciolto; infine i ''separati'' ({{RefNumber|51|2|4}}) ed i ''divorziati'' ({{RefNumber|51|1|4}}), che insieme ai ''coniugati'' ({{RefNumber|51|5|5}}) costituiscono la categoria complessiva delle {{TextTerm|persone non celibi|8}}, o persone che si sono sposate almeno una volta.
+
Per classificare la popolazione secondo la {{TextTerm|situazione matrimoniale|1}}, o lo {{TextTerm|stato matrimoniale|1}}, talvolta si considerano come facenti parte della categoria dei {{TextTerm|celibi|2|515|IndexEntry=celibe}} soltanto le persone che non sono mai state sposate, escludendo quelle di cui il primo matrimonio è stato {{NonRefTerm|annullato}} (cf. {{RefNumber|51|3|1}}). Tra i celibi, si di distingue tra {{TextTerm|celibi di sesso maschile|3|515|IndexEntry=celibe di sesso maschile}}, o {{TextTerm|celibi|3|515|IndexEntry=celibe}}, e {{TextTerm|nubili|4|515|IndexEntry=nubile}} per il sesso femminile. La categoria {{TextTerm|sposati|5|515|IndexEntry=sposato}}, o {{TextTerm|persone sposate|5|515|IndexEntry=persona sposata}}, è di solito costituita dalle persone che hanno un {{NonRefTerm|coniuge}} ({{RefNumber|50|1|5}}), questo implica l’esclusione di quelle persone di cui il matrimonio è stato {{NonRefTerm|sciolto}} (cf. {{RefNumber|51|0|3}}*), per {{NonRefTerm|vedovanza}} ({{RefNumber|51|0|7}}) o per {{NonRefTerm|divorzio}} ({{RefNumber|51|1|1}}), ma l’inclusione di quelle che sono separate di fatto o {{NonRefTerm|separate legalmente}} ({{RefNumber|51|2|6}}). Le persone sposate si dividono in {{TextTerm|uomini sposati|6|515|IndexEntry=uomo sposato}} ed in {{TextTerm|donne sposate|7|515|IndexEntry=donna sposata}}. Se necessario si possono definire {{TextTerm|non-celibi|8|515|IndexEntry=non-celibe}}, l’insieme delle persone sposate, vedove, divorziate o separate legalmente.
{{Note|2| Di solito si dice però {{NoteTerm|celibi e nubili}} per intendere tutte le persone dei due sessi che non hanno ancora contratto matrimonio: che si trovano ancora, cioè, nello stato di {{NoteTerm|celibato}} (s.m.).}}
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{{Note|2| {{NoteTerm|Celibe}}, agg. ff. s. - {{NoteTerm|celibato}}, s.m. : stato delle persone celibi di sesso maschile.}}
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{{Note|4| {{NoteTerm|Nubile}}, agg. ff. s. - {{NoteTerm|nubilato}}, s.m. stato delle persone celibi di sesso femminile.}}
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{{Note|5| Le persone che non appartengono a questa categoria sono possono essere definite come {{NoteTerm|non-sposate}} o {{NoteTerm|persone non sposate}}.}}
  
 
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Versione attuale delle 10:36, 30 ago 2012


Limiti di responsabilità : Le definizioni contenute nel Dizionario sono largamente condivise tra gli studiosi di demografia e non impegnano in alcun modo la responsabilità delle Nazioni Unite.

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Introduzione a Demopædia
Istruzioni per l'uso
Prefazione
Avvertenza alla versione stampata
Indice
Capitoli : 1. Generalità (indice del primo capitolo, sezioni : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)
2. Elaborazione delle statistiche demografiche (indice del secondo capitolo, sezioni : 20, 21, 22, 23)
3. Stato della popolazione (indice del terzo capitolo, sezioni : 30,31, 32 | 33 | 34 | 35)
4. Mortalità e morbosità (indice del quarto capitolo, sezioni : 40, 41, 42, 43)
5. Nuzialità (indice del quinto capitolo, sezioni : 50 | 51 | 52)
6. Fecondità e fertilità (indice del sesto capitolo, sezioni : 60, 61, 62, 63)
7. Movimento generale della popolazione e riproduttività (indice del settimo capitolo, sezioni : 70, 71, 72, 73)
8. Migrazioni (indice dell'ottavo capitolo, sezioni : 80, 81)
9. Demografia e problemi economico-sociali indice del nono capitolo, sezioni : 90, 91, 92, 93)



51

510

Al termine di una vita coniugale 1 più o meno lunga, si può verificare la fine dell’unione 2 che implica lo scioglimento del matrimonio 3, o l’estinzione del matrimonio 3, per la morte di un coniuge, od anche, laddove ciò è ammesso, secondo la legge e la consuetudine, con conseguente rottura di tutti i vincoli giuridici derivanti dallo stato di coniuge (501-5). In particolare ne deriva la possibilità di contrarre un nuovo matrimonio (cfr. 502-3). Quando il matrimonio viene sciolto per la morte di uno degli sposi (501-5), il coniuge sopravvivente prende nome di vedovo 4, se uomo, o vedova 5, se donna. Lo stato in cui vivono i vedovi 6 è chiamato vedovanza 7.

  • 3. scioglimento, s.m. — sciogliere, v.t. — sciogliersi, v.r. — matrimonio sciolto:
    unione legittima (501-2*) che termina per vedovanza o divorzio (511-1).
  • 4. vedovo, s.m. e agg. — vedovile, agg.
  • 5. In alcune società il matrimonio tra vedovi non è consentito. In Italia, la donna vedova (cfr. 510-5) è soggetta per legge ad un divieto temporaneo di nuove nozze che è di 300 giorni dopo la morte del marito (cfr. 501-6), per evitare ambiguità nell’attribuzione della paternità (114-6) dei figli postumi.

511

Laddove esiste, il divorzio 1 costituisce un mezzo, regolato dalla legge o dalla consuetudine, di scioglimento del matrimonio (510-3). Il divorzio è spesso il risultato di una sentenza di divorzio 2. In alcune società, esso può verificarsi a seguito del ripudio 3 di uno dei due coniugi (501-5) da parte dell’altro. I divorziati 4, o le persone divorziate 4, cioè quelle che hanno subito lo scioglimento del matrimonio per divorzio, sono detti divorziato 5 o divorziata 6, a seconda del loro sesso.

  • 1. divorzio, s.m. — divorziare, v.i.
  • 2. In Italia il divorzio è stato introdotto dalla legge n. 898 del 1970. Gli italiani furono chiamati il 12 maggio 1974 a decidere se abrogare la legge Fortuna-Baslini che istituiva in Italia il divorzio: parteciparono al voto l’87,7% degli aventi diritto, votarono no il 59,3%, mentre i sì furono il 40,7%. Nella documentazione statistica, le sentenze di divorzio emesse da autorità italiane e straniere sono annotate nel registro di matrimonio (211-4).
  • 3. ripudio, s.m. — ripudiare, v.t.

512

Le legislazioni che adottano il principio dell’indissolubilità del matrimonio 1 non autorizzano il divorzio (511-1); soltanto la morte di uno dei coniugi (501-5) può portare allo scioglimento del matrimonio (510-3). Indipendentemente dalla legislazione, il disaccordo provoca la separazione 2 degli sposi; essa può essere una separazione di fatto 3, frequente in alcune società, che può realizzarsi per mutuo consenso tra i coniugi o risultare dall’abbandono 4 di uno dell’altro; oppure può trattarsi di una separazione legale 5 o separazione personale dei coniugi 5 che permette di sciogliere il legame giuridico tra gli sposi (501-5), dispensandoli in particolare dall’obbligo di convivenza, cioè dall’obbligo di vivere sotto lo stesso tetto. Giuridicamente parlando, sono detti separati 6 gli sposi di cui il legame giuridico è sciolto secondo la legge. In demografia, può essere utile precisare: separati legalmente 6, per distinguere questo caso da quello in cui sussiste una semplice separazione di fatto. Gli sposi che vivono separati, legalmente o no - ivi compresi per cause di forza maggiore (ad es. in circostanze di guerra) - formano delle coppie separate 7 (coppie secondo la 503-8*).

  • 5. Detta pure separazione consensuale, quando avvenga per mutuo consenso. Essa non ha effetto, in Italia, senza l’omologazione dell’autorità giudiziaria.

513

L’annullamento del matrimonio 1 è il risultato di una sentenza che dichiara la nullità del matrimonio 1, cioè l’assenza di matrimonio valido 2 (cft. 501-2) nei confronti della legge, nonostante la celebrazione del matrimonio (secondo il n° 501-4). L’espressione fine dell’unione (510-2) consente di definire con lo stesso termine tutti i casi in cui un’unione finisce, che sia a causa della morte (401-3), del divorzio (511-1), della separazione legale, dell’annullamento (512-5), o della separazione di fatto (512-3). Se si conosce la data, si parla anche di rottura di un’unione 3, o nello stesso senso di fine di un’unione, espressione da utilizzare preferibilmente, nel caso in cui il matrimonio è finito per divorzio o separazione.

514

Dal punto di vista legale, è coniugabile 1 o matrimoniabile 1 ogni persona che rientra nelle condizioni previste dalla legge o dalla consuetudine per sposarsi; l’insieme di queste persone forma la popolazione coniugabile 2 o popolazione matrimoniabile 2; le rimanenti formano la popolazione non coniugabile 3 o popolazione non matrimoniabile 3. Tuttavia, il mercato matrimoniale 4, cioè la cerchia di relazioni 5 all’interno della quale si opera la scelta del coniuge 6 non contiene tutte le persone coniugabili; ma comprende soltanto i candidati al matrimonio 7, cioè le persone che per il loro stato di salute, la loro situazione o la loro volontà, non sono escluse, almeno per un certo periodo di tempo, dal mercato matrimoniale. Nelle società monogame (502-3), si distingue di frequente tra primi matrimoni 8, o matrimoni tra celibi (515-2), e matrimoni successivi al primo 9, o matrimoni tra persone vedove (510-6) o divorziate (511-4). Per classificare i matrimoni per ordine (201-6), è necessario precisare per quale sesso si determina l’ordine di matrimonio 10, senza questa precisazione le espressioni precedenti (514-8 e 514-9) diventano ambigue.

  • 1. coniugabile, agg. ff. s.m.
  • 3. Non-coniugabile, agg. ff. s.m.
  • 8. In generale quando si parla di un matrimonio contratto da due celibi, si preferisce sostituire l’espressione matrimonio di celibi all’espressione primo matrimonio. L’ambiguità non scompare tra l’altro al plurale ed il solo modo elegante per evitarla è di parlare di matrimoni tra celibi e per esteso, matrimoni fra celibi e nubili.
  • 9. risposato, pp. ff. s. : persona sposata (515-5) che ha acquisito tale qualità dopo lo scioglimento di un precedente matrimonio (cf. 510-3).

515

Per classificare la popolazione secondo la situazione matrimoniale 1, o lo stato matrimoniale 1, talvolta si considerano come facenti parte della categoria dei celibi 2 soltanto le persone che non sono mai state sposate, escludendo quelle di cui il primo matrimonio è stato annullato (cf. 513-1). Tra i celibi, si di distingue tra celibi di sesso maschile 3, o celibi 3, e nubili 4 per il sesso femminile. La categoria sposati 5, o persone sposate 5, è di solito costituita dalle persone che hanno un coniuge (501-5), questo implica l’esclusione di quelle persone di cui il matrimonio è stato sciolto (cf. 510-3*), per vedovanza (510-7) o per divorzio (511-1), ma l’inclusione di quelle che sono separate di fatto o separate legalmente (512-6). Le persone sposate si dividono in uomini sposati 6 ed in donne sposate 7. Se necessario si possono definire non-celibi 8, l’insieme delle persone sposate, vedove, divorziate o separate legalmente.

  • 2. Celibe, agg. ff. s. - celibato, s.m. : stato delle persone celibi di sesso maschile.
  • 4. Nubile, agg. ff. s. - nubilato, s.m. stato delle persone celibi di sesso femminile.
  • 5. Le persone che non appartengono a questa categoria sono possono essere definite come non-sposate o persone non sposate.


Introduzione | Istruzioni per l'uso | Prefazione | Avvertenza alla versione stampata | Indice
Capitolo | Generalità indice 1 | Elaborazione delle statistiche demografiche indice 2 | Stato della popolazione indice 3 | Mortalità e morbosità indice 4 | Nuzialità indice 5 | Fecondità e fertilità indice 6 | Movimento generale della popolazione e riproduttività indice 7 | Migrazioni indice 8 | Demografia e problemi economico-sociali indice 9
Sezione | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93