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Dizionario demografico multilingue (seconda edizione armonizzata, volume italiano)

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Dizionario demografico multilingue (seconda edizione unificata, volume italiano)
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{{Note|3| {{NoteTerm|scioglimento}}, s.m. — {{NoteTerm|sciogliere}}, v.t. — '''sciogliersi, ''v.r''. — matrimonio sciolto:'''}}<br />''unione legittima'' ({{RefNumber|50|1|2}}*) che termina per vedovanza o ''divorzio'' ({{RefNumber|51|1|1}}).
 
{{Note|3| {{NoteTerm|scioglimento}}, s.m. — {{NoteTerm|sciogliere}}, v.t. — '''sciogliersi, ''v.r''. — matrimonio sciolto:'''}}<br />''unione legittima'' ({{RefNumber|50|1|2}}*) che termina per vedovanza o ''divorzio'' ({{RefNumber|51|1|1}}).
 
{{Note|4| {{NoteTerm|vedovo}}, s.m. e agg. — {{NoteTerm|vedovile}}, agg.}}
 
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{{Note|5| In alcune società il matrimonio tra vedovi non è consentito. Il Italia, la donna ''vedova'' (cft. {{RefNumber|51|0|5}})  è soggetta per legge ad un {{NoteTerm|divieto temporaneo di nuove nozze}} che è di 300 giorni dopo la morte del ''marito'' (cft. {{RefNumber|50|1|6}}) , per evitare ambiguità nell'attribuzione della {{NonRefTerm|paternità}} ({{RefNumber|11|4|6}}) dei {{NoteTerm|figli postumi}}.}}
  
 
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Versione delle 15:43, 23 nov 2007


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Introduzione a Demopædia
Istruzioni per l'uso
Prefazione
Avvertenza alla versione stampata
Indice
Capitoli : 1. Generalità (indice del primo capitolo, sezioni : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)
2. Elaborazione delle statistiche demografiche (indice del secondo capitolo, sezioni : 20, 21, 22, 23)
3. Stato della popolazione (indice del terzo capitolo, sezioni : 30,31, 32 | 33 | 34 | 35)
4. Mortalità e morbosità (indice del quarto capitolo, sezioni : 40, 41, 42, 43)
5. Nuzialità (indice del quinto capitolo, sezioni : 50 | 51 | 52)
6. Fecondità e fertilità (indice del sesto capitolo, sezioni : 60, 61, 62, 63)
7. Movimento generale della popolazione e riproduttività (indice del settimo capitolo, sezioni : 70, 71, 72, 73)
8. Migrazioni (indice dell'ottavo capitolo, sezioni : 80, 81)
9. Demografia e problemi economico-sociali indice del nono capitolo, sezioni : 90, 91, 92, 93)



510

Al termine di una vita coniugale 1 più o meno lunga, si può verificare la fine dell’unione 2 che implica lo scioglimento del matrimonio 3, o l’ estinzione del matrimonio 3, per la morte di un coniuge, od anche, laddove ciò è ammesso, secondo la legge e la consuetudine, con conseguente rottura di tutti i vincoli giuridici derivanti dallo stato di coniuge (501-5). In particolare ne deriva la possibilità di contrarre un nuovo matrimonio (cft. 502-3). Quando il matrimonio viene sciolto per la morte di uno degli sposi (501-5), il coniuge sopravvivente prende nome di vedovo 4, se uomo, o vedova 5, se donna. Lo stato in cui vivono i vedovi 6 è chiamato vedovanza 7.

  • 3. scioglimento, s.m. — sciogliere, v.t. — sciogliersi, v.r. — matrimonio sciolto:
    unione legittima (501-2*) che termina per vedovanza o divorzio (511-1).
  • 4. vedovo, s.m. e agg. — vedovile, agg.
  • 5. In alcune società il matrimonio tra vedovi non è consentito. Il Italia, la donna vedova (cft. 510-5) è soggetta per legge ad un divieto temporaneo di nuove nozze che è di 300 giorni dopo la morte del marito (cft. 501-6) , per evitare ambiguità nell'attribuzione della paternità (114-6) dei figli postumi.

511

Là ove esiste, il divorzio 1 costituisce un mezzo, regolato dalla legge o dal costume, per sciogliere il vincolo matrimoniale. Spesso il divorzio viene deciso con una sentenza di divorzio 2. In alcuni Paesi è ammesso anche il ripudio 3 di un coniuge da parte dell'altro. Divorziato 5, se maschio, e divorziata 6, se femmina, sono chiamati i divorziati 4, o persone divorziate 4.

  • 1. divorzio, s.m. — divorziare, v.i.
  • 2. In Italia non è ammesso il divorzio. I casi di italiani i quali, nella documentazione statistica, figurino come divorziati hanno origine da sentenze emesse da autorità straniere e, in particolari circostanze, delibate in Italia ed annotate nel registro di matrimonio (211-4).
  • 3. ripudio, s.m. — ripudiare, v.t.

512

Nei Paesi in cui vige l'indissolubilità del matrimonio 1 (cfr. 501-2 e 511-2*), questo può essere sciolto solo per la morte di uno dei contraenti. Talvolta viene ammesso l'istituto della separazione legale 2, o separazione personale dei coniugi 2, colla quale vengono allentati i vincoli fra i coniugi, ad esempio dispensandoli dal dovere di coabitare 3, cioè di vivere nella stessa abitazione. I coniugi così separati 4, o legalmente separati 4, non possono però contrarre nuovo matrimonio. In alcune società è anche frequente la separazione di fatto 5, che può avvenire per mutuo consenso fra i coniugi o per abbandono 6 di uno dei due da parte dell'altro. Si può genericamente parlare di separazione matrimoniale 7 in tutti i casi di separazione legale o di fatto.

  • 5. Detta pure separazione consensuale, quando avvenga per mutuo consenso. Essa non ha effetto, in Italia, senza l'omologazione dell'autorità giudiziaria.

513

L'annullamento del matrimonio 1 (cfr. 501-2) risulta da una sentenza che dichiara la nullità del matrimonio 1, o l'assenza di un matrimonio valido 2, malgrado l'avvenuta celebrazione delle nozze. Si può usare l'espressione generica di rottura del matrimonio 3 per comprendere tutti i casi di scioglimento per morte o per divorzio (510 e 511), di separazione legale o di fatto (512) e di annullamento del matrimonio.

514

Si fa talvolta distinzione fra popolazione coniugabile 1, o popolazione matrimoniabile 1, costituita da tutti coloro che sono nelle condizioni previste dalla legge o dal costume per potersi sposare (cfr. 501), e la rimanente popolazione non coniugabile 2, o popolazione non matrimoniabile 2. Si fa anche distinzione fra i primi matrimoni 3 ed i matrimoni successivi al primo 4, contratti da vedovi (510-4), o divorziati (511-4), o anche coniugati (515-5) là ove esiste poligamia (502-4*). Va notato, però, che in una classificazione degli sposi secondo il numero d'ordine del matrimonio 5 devesi precisare in che modo l'ordine viene fissato nei riguardi di ciascun contraente, altrimenti le espressioni precedenti (514-3 e 514-4) possono riuscire ambigue.

  • 3. Talvolta si parla di matrimoni di celibi, con espressione ambigua, che non precisa lo stato civile (515-1) di ambedue gli sposi (501-5). Matrimoni fra celibi, o, per esteso, matrimoni fra celibi e nubili, sono invece espressioni precise.
  • 4. Una persona che, nelle società monogame (502-3), abbia contratto un altro matrimonio, dopo il primo, è una persona risposata (pp. ff. s. — risposarsi, v.r.).
    Si parla di secondi matrimoni, non solo con riferimento ad un matrimonio immediatamente successivo al primo, ma anche, talvolta, per designare l'insieme dei matrimoni successivi al primo.
    Con riferimento alla cerimonia, anziché all'unione matrimoniale (cfr. 501), si usano le espressioni seconde nozze, in questo caso, e prime nozze pel caso di 514-3.

515

La classificazione degli appartenenti ad una popolazione secondo il loro stato civile 1 distingue varie categorie: quella dei celibi 2 in senso generale, comprensiva dei celibi 3 in senso stretto, maschi, e delle nubili 4, femmine, cioè di quanti non hanno mai contratto matrimonio (501-2); quella dei coniugati 5, o sposati 5, in senso generale, che include i coniugati 6, o uomini sposati 6, maschi, e le coniugate 7, o donne coniugate 7, o donne sposate 7, femmine, cioè tutti coloro che sono sposati ed il cui matrimonio non è stato disciolto; infine i separati (512-4) ed i divorziati (511-4), che insieme ai coniugati (515-5) costituiscono la categoria complessiva delle persone non celibi 8, o persone che si sono sposate almeno una volta.

  • 2. Di solito si dice però celibi e nubili per intendere tutte le persone dei due sessi che non hanno ancora contratto matrimonio: che si trovano ancora, cioè, nello stato di celibato (s.m.).


Introduzione | Istruzioni per l'uso | Prefazione | Avvertenza alla versione stampata | Indice
Capitolo | Generalità indice 1 | Elaborazione delle statistiche demografiche indice 2 | Stato della popolazione indice 3 | Mortalità e morbosità indice 4 | Nuzialità indice 5 | Fecondità e fertilità indice 6 | Movimento generale della popolazione e riproduttività indice 7 | Migrazioni indice 8 | Demografia e problemi economico-sociali indice 9
Sezione | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93