E' in corso una procedura di uniformazione delle seconde edizioni

Dizionario demografico multilingue (seconda edizione armonizzata, volume italiano)

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Dizionario demografico multilingue (seconda edizione unificata, volume italiano)
Versione del 6 dic 2007 alle 18:02 di Elena Ambrosetti (Discussione | contributi) (514: introduco il par 514)


Limiti di responsabilità : Le definizioni contenute nel Dizionario sono largamente condivise tra gli studiosi di demografia e non impegnano in alcun modo la responsabilità delle Nazioni Unite.

Si rimanda alla pagina di discussione per eventuali commenti.

Questa pagina è un brano della prima edizione del dizionario demografico multilingue.
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Introduzione a Demopædia
Istruzioni per l'uso
Prefazione
Avvertenza alla versione stampata
Indice
Capitoli : 1. Generalità (indice del primo capitolo, sezioni : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)
2. Elaborazione delle statistiche demografiche (indice del secondo capitolo, sezioni : 20, 21, 22, 23)
3. Stato della popolazione (indice del terzo capitolo, sezioni : 30,31, 32 | 33 | 34 | 35)
4. Mortalità e morbosità (indice del quarto capitolo, sezioni : 40, 41, 42, 43)
5. Nuzialità (indice del quinto capitolo, sezioni : 50 | 51 | 52)
6. Fecondità e fertilità (indice del sesto capitolo, sezioni : 60, 61, 62, 63)
7. Movimento generale della popolazione e riproduttività (indice del settimo capitolo, sezioni : 70, 71, 72, 73)
8. Migrazioni (indice dell'ottavo capitolo, sezioni : 80, 81)
9. Demografia e problemi economico-sociali indice del nono capitolo, sezioni : 90, 91, 92, 93)



510

Al termine di una vita coniugale 1 più o meno lunga, si può verificare la fine dell’unione 2 che implica lo scioglimento del matrimonio 3, o l’ estinzione del matrimonio 3, per la morte di un coniuge, od anche, laddove ciò è ammesso, secondo la legge e la consuetudine, con conseguente rottura di tutti i vincoli giuridici derivanti dallo stato di coniuge (501-5). In particolare ne deriva la possibilità di contrarre un nuovo matrimonio (cfr. 502-3). Quando il matrimonio viene sciolto per la morte di uno degli sposi (501-5), il coniuge sopravvivente prende nome di vedovo 4, se uomo, o vedova 5, se donna. Lo stato in cui vivono i vedovi 6 è chiamato vedovanza 7.

  • 3. scioglimento, s.m. — sciogliere, v.t. — sciogliersi, v.r. — matrimonio sciolto:
    unione legittima (501-2*) che termina per vedovanza o divorzio (511-1).
  • 4. vedovo, s.m. e agg. — vedovile, agg.
  • 5. In alcune società il matrimonio tra vedovi non è consentito. Il Italia, la donna vedova (cfr. 510-5) è soggetta per legge ad un divieto temporaneo di nuove nozze che è di 300 giorni dopo la morte del marito (cfr. 501-6) , per evitare ambiguità nell'attribuzione della paternità (114-6) dei figli postumi.

511

Laddove ve esiste, il divorzio 1 costituisce un mezzo, regolato dalla legge o dalla consuetudinedi scioglimento del matrimonio (510-3). Il divorzio è spesso il risultato di una sentenza di divorzio 2. In alcune società, esso può verificarsi a seguito del ripudio 3 di uno dei due coniugi (501-5) da parte dell'altro. Idivorziati 4, o le persone divorziate 4, cioè quelle che hanno subito lo scioglimento del matrimonio per divorzio, sono detti divorziati 5 o divorziate 6, a seconda del loro sesso.

  • 1. divorzio, s.m. — divorziare, v.i.
  • 2. In Italia il divorzio è stato introdotto dalla legge n. 898 del 1970. Gli italiani furono chiamati il 12 maggio 1974 a decidere se abrogare la legge Fortuna-Baslini che istituiva in Italia il divorzio: parteciparono al voto l'87,7% degli aventi diritto, votarono no il 59,3%, mentre i sì furono il 40,7%. Nella documentazione statistica, le sentenze di divorzio emesse da autorità italiane e straniere sono annotate nel registro di matrimonio (211-4).
  • 3. ripudio, s.m. — ripudiare, v.t.

512

Le legislazioni che adottano il principio dell' indissolubilità del matrimonio 1 non autorizzano il divorzio (511-1); soltanto la morte di uno dei coniugi (501-5) può portare allo scioglimento del matrimonio (510-3). Indipendentemente dalla legislazione, il disaccordo provoca la separazione 2 degli sposi; essa può essere una separazione di fatto, frequente in alcune società, che può realizzarsi per mutuo consenso tra i coniugi o risultare dall’abbandono 4 di uno dell'altro; oppure può trattarsi di una separazione legale 5 o separazione personale dei coniugi 5 che permette di sciogliere il legame giuridico tra gli sposi (501-5), dispensandoli in particolare dall'obbligo di convivenza , cioè dall'obbligo di vivere sotto lo stesso tetto. Giuridicamente parlando, sono detti separati 6 gli sposi di cui il legame giuridico è sciolto secondo la legge. In demografia, può essere utile precisare: separati legalmente 6, per distinguere questo caso da quello in cui sussiste una semplice separazione di fatto. Gli sposi che vivono separati, legalmente o no- ivi compresi per cause di forza maggiore (ad es. in circostanze di guerra) - formano delle coppie separate 7 (coppie secondo la 503-8*).

  • 5. Detta pure separazione consensuale, quando avvenga per mutuo consenso. Essa non ha effetto, in Italia, senza l'omologazione dell'autorità giudiziaria.

513

L’annulamento del matrimonio 1 è il risultato di una sentenza che dichiara la nullità del matrimonio 1, cioè l’assenza di matrimonio valido 2 (cft. 501-2) nei confronti della legge, nonostante la celebrazione del matrimonio (secondo il n° 501-4). L’espressione fine dell'unione (510-2) consente di definire con lo stesso termine tutti i casi in cui un'unione finisce, che sia a causa della morte (401-3), del divorzio (511-1), della separazione legale, dell' (512-5), annullamento, o della separazione di fatto (512-3). Se si conosce la data, si parla anche di rottura di un'unione 3, o nello stesso senso di fine di un’unione, espressione da utilizzare preferibilmente, nel caso in cui il matrimonio è finito per divorzio o separazione.

514

Dal punto di vista legale, è coniugabile 1 o matrimoniabile 1 ogni persona che rientra nelle condizioni previste dalla legge o dalla consuetudine per sposarsi; l’insieme di queste persone forma la popolazione coniugabile 2 o popolazione matrimoniabile 2, le rimanenti formano la popolazione non coniugabile 3 o popolazione non matrimoniabile 3. Tuttavia, il mercato matrimoniale 4, cioè la cerchia 5 di relazioni all’interno della quale si opera la scelta del coniuge 6 non contiene tutte le persone coniugabili; ma comprende soltanto i candidati al matrimonio 7, cioè le persone che per il loro stato di salute, la loro situazione o la loro volontà, non sono escluse, almeno per un certo periodo di tempo, dal mercato matrimoniale. Nelle società monogame (502-3), si distingue di frequente tra primi matrimoni 8, o matrimoni tra celibi (515-2), e matrimoni successivi al primo 9, o matrimoni tra persone vedove (510-6) o divorziate (511-4). Per classificare i matrimoni per ordine (201-6), è necessario precisare per quale sesso si determina l’ordine di matrimonio 10, senza questa precisazione le espressioni precedenti (514-8 e 514-9) diventano ambigue.

  • 3. Talvolta si parla di matrimoni di celibi, con espressione ambigua, che non precisa lo stato civile (515-1) di ambedue gli sposi (501-5). Matrimoni fra celibi, o, per esteso, matrimoni fra celibi e nubili, sono invece espressioni precise.
  • 4. Una persona che, nelle società monogame (502-3), abbia contratto un altro matrimonio, dopo il primo, è una persona risposata (pp. ff. s. — risposarsi, v.r.).
    Si parla di secondi matrimoni, non solo con riferimento ad un matrimonio immediatamente successivo al primo, ma anche, talvolta, per designare l'insieme dei matrimoni successivi al primo.
    Con riferimento alla cerimonia, anziché all'unione matrimoniale (cfr. 501), si usano le espressioni seconde nozze, in questo caso, e prime nozze pel caso di 514-3.

515

La classificazione degli appartenenti ad una popolazione secondo il loro stato civile 1 distingue varie categorie: quella dei celibi 2 in senso generale, comprensiva dei celibi 3 in senso stretto, maschi, e delle nubili 4, femmine, cioè di quanti non hanno mai contratto matrimonio (501-2); quella dei coniugati 5, o sposati 5, in senso generale, che include i coniugati 6, o uomini sposati 6, maschi, e le coniugate 7, o donne coniugate 7, o donne sposate 7, femmine, cioè tutti coloro che sono sposati ed il cui matrimonio non è stato disciolto; infine i separati (512-4) ed i divorziati (511-4), che insieme ai coniugati (515-5) costituiscono la categoria complessiva delle persone non celibi 8, o persone che si sono sposate almeno una volta.

  • 2. Di solito si dice però celibi e nubili per intendere tutte le persone dei due sessi che non hanno ancora contratto matrimonio: che si trovano ancora, cioè, nello stato di celibato (s.m.).


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Capitolo | Generalità indice 1 | Elaborazione delle statistiche demografiche indice 2 | Stato della popolazione indice 3 | Mortalità e morbosità indice 4 | Nuzialità indice 5 | Fecondità e fertilità indice 6 | Movimento generale della popolazione e riproduttività indice 7 | Migrazioni indice 8 | Demografia e problemi economico-sociali indice 9
Sezione | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93