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Dizionario demografico multilingue (seconda edizione armonizzata, volume italiano)

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Le legislazioni che adottano il principio dell' {{TextTerm|indissolubilità del matrimonio|1}} non autorizzano il {{NonRefTerm|divorzio}} ({{RefNumber|51|1|1}}); soltanto la morte di uno dei {{NonRefTerm|coniugi}} ({{RefNumber|50|1|5}}) può portare allo {{NonRefTerm|scioglimento del matrimonio}} ({{RefNumber|51|0|3}}). Indipendentemente dalla legislazione, il disaccordo provoca la {{TextTerm|separazione|2}} degli sposi; essa può essere una {{NoteTerm|separazione di fatto}},  frequente in alcune società, che può realizzarsi per mutuo consenso tra i coniugi o risultare dall’{{TextTerm|abbandono|4}} di uno dell'altro; oppure può trattarsi di una {{TextTerm|separazione legale|5}} o {{TextTerm|séparation personale dei coniugi|5}} che permette di sciogliere il legame giuridico tra gli {{NonRefTerm|sposi}} ({{RefNumber|50|1|5}}), dispensandoli in particolare dall'obbligo di convivenza , cioè dall'obbligo di vivere sotto lo stesso tetto. Giuridicamente parlando, sono detti {{TextTerm|separati|6}} gli sposi di cui il legame giuridico è sciolto secondo la legge. In demografia, può essere utile precisare: {{TextTerm|separati legalmente|6}}, per distinguere questo caso da quello in cui sussiste una semplice separazione di fatto. Gli sposi che vivono separati, legalmente o no- ivi compresi per cause di forza maggiore (ad es. in circostanze di guerra) - formano delle {{TextTerm|coppie separate|7}} (coppie secondo la {{RefNumber|50|3|8}}*).
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Le legislazioni che adottano il principio dell' {{TextTerm|indissolubilità del matrimonio|1}} non autorizzano il {{NonRefTerm|divorzio}} ({{RefNumber|51|1|1}}); soltanto la morte di uno dei {{NonRefTerm|coniugi}} ({{RefNumber|50|1|5}}) può portare allo {{NonRefTerm|scioglimento del matrimonio}} ({{RefNumber|51|0|3}}). Indipendentemente dalla legislazione, il disaccordo provoca la {{TextTerm|separazione|2}} degli sposi; essa può essere una {{NoteTerm|separazione di fatto}},  frequente in alcune società, che può realizzarsi per mutuo consenso tra i coniugi o risultare dall’{{TextTerm|abbandono|4}} di uno dell'altro; oppure può trattarsi di una {{TextTerm|separazione legale|5}} o {{TextTerm|separazione personale dei coniugi|5}} che permette di sciogliere il legame giuridico tra gli {{NonRefTerm|sposi}} ({{RefNumber|50|1|5}}), dispensandoli in particolare dall'obbligo di convivenza , cioè dall'obbligo di vivere sotto lo stesso tetto. Giuridicamente parlando, sono detti {{TextTerm|separati|6}} gli sposi di cui il legame giuridico è sciolto secondo la legge. In demografia, può essere utile precisare: {{TextTerm|separati legalmente|6}}, per distinguere questo caso da quello in cui sussiste una semplice separazione di fatto. Gli sposi che vivono separati, legalmente o no- ivi compresi per cause di forza maggiore (ad es. in circostanze di guerra) - formano delle {{TextTerm|coppie separate|7}} (coppie secondo la {{RefNumber|50|3|8}}*).
 
{{Note|5| Detta pure {{NoteTerm|separazione consensuale}}, quando avvenga per mutuo consenso. Essa non ha effetto, in Italia, senza l'omologazione dell'autorità giudiziaria.}}
 
{{Note|5| Detta pure {{NoteTerm|separazione consensuale}}, quando avvenga per mutuo consenso. Essa non ha effetto, in Italia, senza l'omologazione dell'autorità giudiziaria.}}
  

Versione delle 17:45, 6 dic 2007


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Introduzione a Demopædia
Istruzioni per l'uso
Prefazione
Avvertenza alla versione stampata
Indice
Capitoli : 1. Generalità (indice del primo capitolo, sezioni : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)
2. Elaborazione delle statistiche demografiche (indice del secondo capitolo, sezioni : 20, 21, 22, 23)
3. Stato della popolazione (indice del terzo capitolo, sezioni : 30,31, 32 | 33 | 34 | 35)
4. Mortalità e morbosità (indice del quarto capitolo, sezioni : 40, 41, 42, 43)
5. Nuzialità (indice del quinto capitolo, sezioni : 50 | 51 | 52)
6. Fecondità e fertilità (indice del sesto capitolo, sezioni : 60, 61, 62, 63)
7. Movimento generale della popolazione e riproduttività (indice del settimo capitolo, sezioni : 70, 71, 72, 73)
8. Migrazioni (indice dell'ottavo capitolo, sezioni : 80, 81)
9. Demografia e problemi economico-sociali indice del nono capitolo, sezioni : 90, 91, 92, 93)



510

Al termine di una vita coniugale 1 più o meno lunga, si può verificare la fine dell’unione 2 che implica lo scioglimento del matrimonio 3, o l’ estinzione del matrimonio 3, per la morte di un coniuge, od anche, laddove ciò è ammesso, secondo la legge e la consuetudine, con conseguente rottura di tutti i vincoli giuridici derivanti dallo stato di coniuge (501-5). In particolare ne deriva la possibilità di contrarre un nuovo matrimonio (cfr. 502-3). Quando il matrimonio viene sciolto per la morte di uno degli sposi (501-5), il coniuge sopravvivente prende nome di vedovo 4, se uomo, o vedova 5, se donna. Lo stato in cui vivono i vedovi 6 è chiamato vedovanza 7.

  • 3. scioglimento, s.m. — sciogliere, v.t. — sciogliersi, v.r. — matrimonio sciolto:
    unione legittima (501-2*) che termina per vedovanza o divorzio (511-1).
  • 4. vedovo, s.m. e agg. — vedovile, agg.
  • 5. In alcune società il matrimonio tra vedovi non è consentito. Il Italia, la donna vedova (cfr. 510-5) è soggetta per legge ad un divieto temporaneo di nuove nozze che è di 300 giorni dopo la morte del marito (cfr. 501-6) , per evitare ambiguità nell'attribuzione della paternità (114-6) dei figli postumi.

511

Laddove ve esiste, il divorzio 1 costituisce un mezzo, regolato dalla legge o dalla consuetudinedi scioglimento del matrimonio (510-3). Il divorzio è spesso il risultato di una sentenza di divorzio 2. In alcune società, esso può verificarsi a seguito del ripudio 3 di uno dei due coniugi (501-5) da parte dell'altro. Idivorziati 4, o le persone divorziate 4, cioè quelle che hanno subito lo scioglimento del matrimonio per divorzio, sono detti divorziati 5 o divorziate 6, a seconda del loro sesso.

  • 1. divorzio, s.m. — divorziare, v.i.
  • 2. In Italia il divorzio è stato introdotto dalla legge n. 898 del 1970. Gli italiani furono chiamati il 12 maggio 1974 a decidere se abrogare la legge Fortuna-Baslini che istituiva in Italia il divorzio: parteciparono al voto l'87,7% degli aventi diritto, votarono no il 59,3%, mentre i sì furono il 40,7%. Nella documentazione statistica, le sentenze di divorzio emesse da autorità italiane e straniere sono annotate nel registro di matrimonio (211-4).
  • 3. ripudio, s.m. — ripudiare, v.t.

512

Le legislazioni che adottano il principio dell' indissolubilità del matrimonio 1 non autorizzano il divorzio (511-1); soltanto la morte di uno dei coniugi (501-5) può portare allo scioglimento del matrimonio (510-3). Indipendentemente dalla legislazione, il disaccordo provoca la separazione 2 degli sposi; essa può essere una separazione di fatto, frequente in alcune società, che può realizzarsi per mutuo consenso tra i coniugi o risultare dall’abbandono 4 di uno dell'altro; oppure può trattarsi di una separazione legale 5 o separazione personale dei coniugi 5 che permette di sciogliere il legame giuridico tra gli sposi (501-5), dispensandoli in particolare dall'obbligo di convivenza , cioè dall'obbligo di vivere sotto lo stesso tetto. Giuridicamente parlando, sono detti separati 6 gli sposi di cui il legame giuridico è sciolto secondo la legge. In demografia, può essere utile precisare: separati legalmente 6, per distinguere questo caso da quello in cui sussiste una semplice separazione di fatto. Gli sposi che vivono separati, legalmente o no- ivi compresi per cause di forza maggiore (ad es. in circostanze di guerra) - formano delle coppie separate 7 (coppie secondo la 503-8*).

  • 5. Detta pure separazione consensuale, quando avvenga per mutuo consenso. Essa non ha effetto, in Italia, senza l'omologazione dell'autorità giudiziaria.

513

L'annullamento del matrimonio 1 (cfr. 501-2) risulta da una sentenza che dichiara la nullità del matrimonio 1, o l'assenza di un matrimonio valido 2, malgrado l'avvenuta celebrazione delle nozze. Si può usare l'espressione generica di rottura del matrimonio 3 per comprendere tutti i casi di scioglimento per morte o per divorzio (510 e 511), di separazione legale o di fatto (512) e di annullamento del matrimonio.

514

Si fa talvolta distinzione fra popolazione coniugabile 1, o popolazione matrimoniabile 1, costituita da tutti coloro che sono nelle condizioni previste dalla legge o dal costume per potersi sposare (cfr. 501), e la rimanente popolazione non coniugabile 2, o popolazione non matrimoniabile 2. Si fa anche distinzione fra i primi matrimoni 3 ed i matrimoni successivi al primo 4, contratti da vedovi (510-4), o divorziati (511-4), o anche coniugati (515-5) là ove esiste poligamia (502-4*). Va notato, però, che in una classificazione degli sposi secondo il numero d'ordine del matrimonio 5 devesi precisare in che modo l'ordine viene fissato nei riguardi di ciascun contraente, altrimenti le espressioni precedenti (514-3 e 514-4) possono riuscire ambigue.

  • 3. Talvolta si parla di matrimoni di celibi, con espressione ambigua, che non precisa lo stato civile (515-1) di ambedue gli sposi (501-5). Matrimoni fra celibi, o, per esteso, matrimoni fra celibi e nubili, sono invece espressioni precise.
  • 4. Una persona che, nelle società monogame (502-3), abbia contratto un altro matrimonio, dopo il primo, è una persona risposata (pp. ff. s. — risposarsi, v.r.).
    Si parla di secondi matrimoni, non solo con riferimento ad un matrimonio immediatamente successivo al primo, ma anche, talvolta, per designare l'insieme dei matrimoni successivi al primo.
    Con riferimento alla cerimonia, anziché all'unione matrimoniale (cfr. 501), si usano le espressioni seconde nozze, in questo caso, e prime nozze pel caso di 514-3.

515

La classificazione degli appartenenti ad una popolazione secondo il loro stato civile 1 distingue varie categorie: quella dei celibi 2 in senso generale, comprensiva dei celibi 3 in senso stretto, maschi, e delle nubili 4, femmine, cioè di quanti non hanno mai contratto matrimonio (501-2); quella dei coniugati 5, o sposati 5, in senso generale, che include i coniugati 6, o uomini sposati 6, maschi, e le coniugate 7, o donne coniugate 7, o donne sposate 7, femmine, cioè tutti coloro che sono sposati ed il cui matrimonio non è stato disciolto; infine i separati (512-4) ed i divorziati (511-4), che insieme ai coniugati (515-5) costituiscono la categoria complessiva delle persone non celibi 8, o persone che si sono sposate almeno una volta.

  • 2. Di solito si dice però celibi e nubili per intendere tutte le persone dei due sessi che non hanno ancora contratto matrimonio: che si trovano ancora, cioè, nello stato di celibato (s.m.).


Introduzione | Istruzioni per l'uso | Prefazione | Avvertenza alla versione stampata | Indice
Capitolo | Generalità indice 1 | Elaborazione delle statistiche demografiche indice 2 | Stato della popolazione indice 3 | Mortalità e morbosità indice 4 | Nuzialità indice 5 | Fecondità e fertilità indice 6 | Movimento generale della popolazione e riproduttività indice 7 | Migrazioni indice 8 | Demografia e problemi economico-sociali indice 9
Sezione | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93