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Dizionario demografico multilingue (seconda edizione armonizzata, volume italiano)

Indissolubilità del matrimonio

Dizionario demografico multilingue (seconda edizione unificata, volume italiano)
Versione del 8 nov 2009 alle 05:31 di NBBot (Discussione | contributi) (Bernardo Colombo, ed. 1959)
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Indissolubilità del matrimonio  (indissolubilità (s.f.) del matrimonio)
definizione dalla prima edizione (1959)


Le legislazioni che adottano il principio dell’indissolubilità del matrimonio 1 non autorizzano il divorzio (511-1); soltanto la morte di uno dei coniugi (501-5) può portare allo scioglimento del matrimonio (510-3). Indipendentemente dalla legislazione, il disaccordo provoca la separazione 2 degli sposi; essa può essere una separazione di fatto 3, frequente in alcune società, che può realizzarsi per mutuo consenso tra i coniugi o risultare dall’abbandono 4 di uno dell’altro; oppure può trattarsi di una separazione legale 5 o separazione personale dei coniugi 5 che permette di sciogliere il legame giuridico tra gli sposi (501-5), dispensandoli in particolare dall’obbligo di convivenza, cioè dall’obbligo di vivere sotto lo stesso tetto. Giuridicamente parlando, sono detti separati 6 gli sposi di cui il legame giuridico è sciolto secondo la legge. In demografia, può essere utile precisare: separati legalmente 6, per distinguere questo caso da quello in cui sussiste una semplice separazione di fatto. Gli sposi che vivono separati, legalmente o no - ivi compresi per cause di forza maggiore (ad es. in circostanze di guerra) - formano delle coppie separate 7 (coppie secondo la 503-8*).

  • 5. Detta pure separazione consensuale, quando avvenga per mutuo consenso. Essa non ha effetto, in Italia, senza l’omologazione dell’autorità giudiziaria.


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