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Dizionario demografico multilingue (seconda edizione armonizzata, volume italiano)

Figlio legittimato

Dizionario demografico multilingue (seconda edizione unificata, volume italiano)
Versione del 5 feb 2010 alle 04:47 di NBBot (Discussione | contributi) (Università La Sapienza di Roma Elena Ambrosetti i Cristina Giudici)
Figlio legittimato  
definizione da seconda edizione (2008)


La legittimità 1 o meno di una nascita, dipende dalla natura giuridica dell’unione (501-3) fra i genitori, (112-2) (cfr. 501-2 e 503-5). In senso stretto, il nato legittimo 2 è quello che è stato concepito (602-1*) dai genitori durante il matrimonio. Secondo la legislazione italiana e di molti altri Paesi, la distinzione fra nascite legittime 3 e nascite illegittime 4 si basa di solito (fatta eccezione per i nati da matrimoni sciolti) sullo stato matrimoniale della madre all’epoca del parto (603-4). Fra le prime vengono incluse quelle che derivano da concepimenti antenuziali 5 (concepimenti, cioè, avvenuti prima delle nozze (501-4)), allorché il matrimonio sia stato celebrato prima del parto. Il nato illegittimo 6, o figlio illegittimo 6, o figlio naturale 6, nato cioè al di fuori del matrimonio, può essere riconosciuto 7 dall’uno, o dall’altro, o da entrambi i genitori. Ciò ha per effetto di stabilire giuridicamente la sua filiazione (114-5) nei confronti dei genitori. Il figlio legittimato 8, è un figlio naturale al quale è stato dato uno status giuridico più o meno comparabile a quello di un figlio legittimo, per lo più per susseguente matrimonio dei genitori. Le condizioni e gli effetti della legittimazione 9 variano a seconda delle legislazioni.

  • 4. illegittimo, agg. — illegitimità, s.f.
  • 6. Si può ulteriormente specificare: figli adulterini, per i nati da genitori dei quali almeno uno sia legato in matrimonio con altra persona; figli incestuosi, nel caso di genitori fra i quali esista un impedimento al matrimonio per parentela (114-3*) (anche in linea collaterale sino al 2 grado) od affinità (in linea retta - cfr. 114-8).
  • 7. riconoscere, v.t. — riconoscimento, s.m.: atto con cui un individuo si riconosce genitore (112-2*) di un nato illegittimo.
  • 9. legittimazione, s.f. — legittimare, v.t.


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